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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 30
Disposizioni attuative e procedimentali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative in materia di agricoltura precedentemente delegate agli enti locali sono esercitate secondo le competenze individuate dalla presente legge.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, i procedimenti in corso alla entrata in vigore della presente legge sono perfezionati dagli enti competenti ai sensi degli artt. 2 e 3.
3. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ed in deroga al comma 2, i procedimenti in corso di natura finanziaria che comportano l'erogazione di somme ai beneficiari sono conclusi dagli enti competenti in base alla legislazione vigente fino all'entrata in vigore della presente legge. I procedimenti non conclusi entro il 31 dicembre 1997 sono perfezionati dagli enti competenti ai sensi degli artt. 2 e 3.
4. Le funzioni già delegate ai Comuni dalle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 30 (norme per la produzione di sementi di piante allogame), e 28 luglio 1982, n. 34 (norme sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, ai fini dalla difesa fitosanitaria), sono attribuite alle Province e alle Comunità montane ai sensi dell'art. 3.
5. Restano ferme le funzioni già attribuite alla Regione dalle leggi di cui al comma 4.

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