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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 31
Norme in materia di bonifica e enti di bonifica
1. Rimane fermo quanto stabilito dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 42 (nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), e successive modifiche ed integrazioni.

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