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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 32
Spese per il Sistema Informativo Agricolo Regionale
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia- Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente " Spese per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale " e " Impianto di un sistema informativo agricolo regionale ", che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.

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