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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 4
Direttive regionali
1. Le Province e le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative loro spettanti ai sensi della presente legge in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e settoriali, deliberati dalla Regione.
2. Gli enti di cui al comma 1 debbono attenersi alle direttive emanate dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento di funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle Regioni.

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