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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 5
Adempimenti sostitutivi
1. L'amministrazione regionale può sostituirsi alla Provincia o alla Comunità montana in caso di persistente inattività nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, allorquando vi sia pregiudizio per l'osservanza degli obblighi imposti alla Regione dalla legge dello Stato o dall'Unione Europea. A tale fine la Giunta regionale invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede l'amministrazione della Regione.

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