Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 6
Programmi operativi annuali e pluriennali
1. La Giunta regionale, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, stabilisce, relativamente ai fondamentali settori di intervento ovvero in base a moduli di intervento integrato territoriale, una suddivisione previsionale delle risorse tra Province e Comunità montane, sulla base di criteri e parametri contestualmente definiti.
2. Il riparto previsionale viene comunicato agli enti, i quali provvedono, nel rispetto della programmazione regionale e provinciale, alla individuazione degli obiettivi, alla armonizzazione delle procedure e, se necessario, a formulare programmi operativi annuali o pluriennali.
3. Nella suddivisione delle risorse di cui al comma 1 la Giunta può tenere conto, ove prevedibile, di ulteriori disponibilità di fondi in via di assegnazione. Detti fondi possono essere oggetto di una programmazione la cui efficacia resta condizionata all'effettiva assegnazione.
4. La Provincia coordina e redige i programmi operativi, d'intesa, per le aree di loro competenza, con le Comunità montane.

Espandi Indice