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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 7
Riparto dei fondi e gestione della spesa
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio e sulla base degli stanziamenti definitivi in essa previsti, provvede al riparto fra Province e Comunità montane dei fondi effettivamente disponibili, assumendo contestualmente i relativi impegni contabili.
2. Qualora la legge regionale preveda interventi di sviluppo a carattere pluriennale, il riparto potrà riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
3. Gli enti sono tenuti ad utilizzare i fondi loro ripartiti per la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari entro i termini di cui all'art. 72 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 (norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia- Romagna), e successive modifiche e integrazioni. Si considerano utilizzati esclusivamente i fondi per i quali siano stati assunti, entro il predetto termine, atti formali di concessione delle provvidenze con esplicito riferimento all'atto regionale che dispone il riparto dei fondi.
4. Per le funzioni che comportano erogazione ai beneficiari finali di contributi diversi dai contributi in conto interessi o in annualità ancorchè erogabili in forma attualizzata, i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale ai bilanci degli enti e sono erogati agli stessi con le modalità definite dai singoli atti di riparto in modo da assicurare una adeguata disponibilità di cassa in relazione alla tipologia dei singoli interventi. Gli enti provvedono all'iscrizione delle relative entrate e spese secondo quanto stabilito dall'art. 30 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La mancata utilizzazione dei fondi nei termini e con le modalità di cui al comma 3 comporta la decadenza degli enti dalla possibilità di utilizzare i relativi finanziamenti e l'obbligo per la Regione di ridurre l'assegnazione disposta all'importo effettivamente utilizzato. I fondi non utilizzati, ove non ancora erogati agli enti, costituiscono economia di spesa con riferimento al bilancio regionale. Gli enti sono conseguentemente tenuti ad eliminarli dalle proprie scritture contabili. Ove sia già intervenuta l'erogazione agli enti, detti fondi devono essere restituiti alla Regione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

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