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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 8
Contributi in conto interessi e annualità
1. Per le funzioni che comportano la erogazione di contributi per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui, nonchè per i contributi in annualità, sia che l'erogazione avvenga in rate costanti sia che avvenga in unica soluzione in forma attualizzata, i fondi ripartiti permangono nel bilancio della Regione e le erogazioni sono effettuate direttamente dalla Regione medesima agli istituti di credito.
2. Gli enti rilasciano il nulla osta alla stipulazione del mutuo agevolato entro il termine di cui all'art. 72 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, decorrente dall'atto formale della Regione di riparto dei fondi.
3. La concessione dei contributi da parte degli enti è subordinata alla effettiva stipula del contratto di mutuo. Il provvedimento assunto dagli enti deve dare atto che i contributi concessi fanno carico all'impegno assunto dalla Regione con l'atto di riparto.
4. La Regione provvede alla liquidazione della spesa ed alla emissione dei titoli di pagamento sulla base degli atti definitivi di concessione e della documentazione probatoria dell'avvenuta stipula dei prestiti e mutui agevolati.
5. Gli enti sono tenuti a verificare che i provvedimenti di concessione siano contenuti nei limiti delle risorse loro ripartite. Qualora l'onere a carico della Regione sia soggetto a fluttuazioni in conseguenza delle variazioni del valore dei tassi, gli enti devono attenersi alle specifiche direttive regionali emanate al fine di evitare il superamento delle disponibilità finanziarie.
6. Gli enti sono tenuti ad inviare alla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno i provvedimenti definitivi di concessione dei contributi sui prestiti e mutui agevolati.

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