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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 9
Finanziamenti a Province e a Comunità montane senza specifico vincolo di destinazione
1. Le Province e le Comunità montane dispongono la concessione dei contributi, ad esclusione di quelli in conto interessi o in annualità, senza vincolo specifico di destinazione nell'ambito delle seguenti disposizioni:
a) lett. a) del comma primo dell'art. 2 e artt. 3, 4 e 5 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29 (potenziamento delle strutture produttive zootecniche), e successive modificazioni;
b) artt. 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 (provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola), e successive modificazioni;
c) comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35 (tutela e sviluppo dell'apicoltura);
d) lettere c), e) ed f) del comma secondo dell'art. 4 e art. 5 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 (incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano), e successive modificazioni.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio regionale, appositi fondi distinti in specifici capitoli nel rispetto della classificazione economico-funzionale della spesa, alla cui dotazione si provvede esclusivamente con finanziamenti propri della Regione.
3. Il Consiglio regionale con propria deliberazione fissa annualmente i criteri di riparto dei suddetti fondi alle Province e alle Comunità montane. L'utilizzazione delle somme attribuite avviene nel rispetto dell'art. 7.
4. La legge finanziaria regionale può autorizzare annualmente finanziamenti alle Province e alle Comunità montane per la gestione di ulteriori interventi nel settore dell'agricoltura previsti dalle leggi regionali vigenti, disponendo contestualmente l'istituzione di appositi fondi secondo le modalità previste dal comma 2. Resta fermo che detti enti attuano gli interventi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nelle relative leggi di riferimento e delle disposizioni comunitarie in vigore.

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