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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Titolo I
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 2
Funzioni riservate alla Regione
1. Sono di competenza della Regione:
a) la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali a scala regionale;
b) il coordinamento delle funzioni;
c) la ripartizione tra Province e Comunità montane delle disponibilità finanziarie;
d) la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti nonchè gli interventi di livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento con le politiche nutrizionali;
e) il riparto tra gli istituti di credito delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei criteri e dei parametri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;
f) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività per i supporti regionali all'assistenza tecnica, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo, nonchè, d'intesa con le Province, le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
g) le funzioni riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;
h) la definizione e ripartizione a livello subregionale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolazione delle produzioni;
i) le attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali;
l) l'approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali nonchè la concessione ed erogazione degli incentivi quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la più idonea;
m) le attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
n) le autorizzazioni in materia di produzione e vendita di materiale seminale ed embrionale, fatto salto quanto previsto dalla lett. g) del comma 2 dell'art. 3;
o) le funzioni, comprese la vigilanza e tutela, in ordine a enti o aziende a carattere regionale;
p) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.
Art. 3
Ripartizione delle funzioni tra Province e Comunità montane
1. Le Province e le Comunità montane, le prime limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, esercitano, in materia di agricoltura, tutte le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, ivi compresa la concessione degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi dell'art. 2 e di quelle riservate alle sole Province ai sensi del comma 2.
2. Sono riservate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;
b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
c) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, comprese le nomine;
d) gli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali, ivi compresa la vigilanza e tutela, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 (ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione), e successive modifiche ed integrazioni;
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari;
f) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
g) il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale nonchè dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini;
h) il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
i) le attività di assistenza tecnica e divulgazione di livello provinciale nonchè la realizzazione delle relative azioni comuni;
l) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.
Art. 4
Direttive regionali
1. Le Province e le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative loro spettanti ai sensi della presente legge in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e settoriali, deliberati dalla Regione.
2. Gli enti di cui al comma 1 debbono attenersi alle direttive emanate dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento di funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle Regioni.
Art. 5
Adempimenti sostitutivi
1. L'amministrazione regionale può sostituirsi alla Provincia o alla Comunità montana in caso di persistente inattività nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, allorquando vi sia pregiudizio per l'osservanza degli obblighi imposti alla Regione dalla legge dello Stato o dall'Unione Europea. A tale fine la Giunta regionale invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede l'amministrazione della Regione.
Art. 6
Programmi operativi annuali e pluriennali
1. La Giunta regionale, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, stabilisce, relativamente ai fondamentali settori di intervento ovvero in base a moduli di intervento integrato territoriale, una suddivisione previsionale delle risorse tra Province e Comunità montane, sulla base di criteri e parametri contestualmente definiti.
2. Il riparto previsionale viene comunicato agli enti, i quali provvedono, nel rispetto della programmazione regionale e provinciale, alla individuazione degli obiettivi, alla armonizzazione delle procedure e, se necessario, a formulare programmi operativi annuali o pluriennali.
3. Nella suddivisione delle risorse di cui al comma 1 la Giunta può tenere conto, ove prevedibile, di ulteriori disponibilità di fondi in via di assegnazione. Detti fondi possono essere oggetto di una programmazione la cui efficacia resta condizionata all'effettiva assegnazione.
4. La Provincia coordina e redige i programmi operativi, d'intesa, per le aree di loro competenza, con le Comunità montane.
Art. 7
Riparto dei fondi e gestione della spesa
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio e sulla base degli stanziamenti definitivi in essa previsti, provvede al riparto fra Province e Comunità montane dei fondi effettivamente disponibili, assumendo contestualmente i relativi impegni contabili.
2. Qualora la legge regionale preveda interventi di sviluppo a carattere pluriennale, il riparto potrà riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
3. Gli enti sono tenuti ad utilizzare i fondi loro ripartiti per la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari entro i termini di cui all'art. 72 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 (norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia- Romagna), e successive modifiche e integrazioni. Si considerano utilizzati esclusivamente i fondi per i quali siano stati assunti, entro il predetto termine, atti formali di concessione delle provvidenze con esplicito riferimento all'atto regionale che dispone il riparto dei fondi.
4. Per le funzioni che comportano erogazione ai beneficiari finali di contributi diversi dai contributi in conto interessi o in annualità ancorchè erogabili in forma attualizzata, i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale ai bilanci degli enti e sono erogati agli stessi con le modalità definite dai singoli atti di riparto in modo da assicurare una adeguata disponibilità di cassa in relazione alla tipologia dei singoli interventi. Gli enti provvedono all'iscrizione delle relative entrate e spese secondo quanto stabilito dall'art. 30 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La mancata utilizzazione dei fondi nei termini e con le modalità di cui al comma 3 comporta la decadenza degli enti dalla possibilità di utilizzare i relativi finanziamenti e l'obbligo per la Regione di ridurre l'assegnazione disposta all'importo effettivamente utilizzato. I fondi non utilizzati, ove non ancora erogati agli enti, costituiscono economia di spesa con riferimento al bilancio regionale. Gli enti sono conseguentemente tenuti ad eliminarli dalle proprie scritture contabili. Ove sia già intervenuta l'erogazione agli enti, detti fondi devono essere restituiti alla Regione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
Art. 8
Contributi in conto interessi e annualità
1. Per le funzioni che comportano la erogazione di contributi per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui, nonchè per i contributi in annualità, sia che l'erogazione avvenga in rate costanti sia che avvenga in unica soluzione in forma attualizzata, i fondi ripartiti permangono nel bilancio della Regione e le erogazioni sono effettuate direttamente dalla Regione medesima agli istituti di credito.
2. Gli enti rilasciano il nulla osta alla stipulazione del mutuo agevolato entro il termine di cui all'art. 72 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, decorrente dall'atto formale della Regione di riparto dei fondi.
3. La concessione dei contributi da parte degli enti è subordinata alla effettiva stipula del contratto di mutuo. Il provvedimento assunto dagli enti deve dare atto che i contributi concessi fanno carico all'impegno assunto dalla Regione con l'atto di riparto.
4. La Regione provvede alla liquidazione della spesa ed alla emissione dei titoli di pagamento sulla base degli atti definitivi di concessione e della documentazione probatoria dell'avvenuta stipula dei prestiti e mutui agevolati.
5. Gli enti sono tenuti a verificare che i provvedimenti di concessione siano contenuti nei limiti delle risorse loro ripartite. Qualora l'onere a carico della Regione sia soggetto a fluttuazioni in conseguenza delle variazioni del valore dei tassi, gli enti devono attenersi alle specifiche direttive regionali emanate al fine di evitare il superamento delle disponibilità finanziarie.
6. Gli enti sono tenuti ad inviare alla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno i provvedimenti definitivi di concessione dei contributi sui prestiti e mutui agevolati.
Art. 9
Finanziamenti a Province e a Comunità montane senza specifico vincolo di destinazione
1. Le Province e le Comunità montane dispongono la concessione dei contributi, ad esclusione di quelli in conto interessi o in annualità, senza vincolo specifico di destinazione nell'ambito delle seguenti disposizioni:
a) lett. a) del comma primo dell'art. 2 e artt. 3, 4 e 5 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29 (potenziamento delle strutture produttive zootecniche), e successive modificazioni;
b) artt. 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 (provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola), e successive modificazioni;
c) comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35 (tutela e sviluppo dell'apicoltura);
d) lettere c), e) ed f) del comma secondo dell'art. 4 e art. 5 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 (incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano), e successive modificazioni.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio regionale, appositi fondi distinti in specifici capitoli nel rispetto della classificazione economico-funzionale della spesa, alla cui dotazione si provvede esclusivamente con finanziamenti propri della Regione.
3. Il Consiglio regionale con propria deliberazione fissa annualmente i criteri di riparto dei suddetti fondi alle Province e alle Comunità montane. L'utilizzazione delle somme attribuite avviene nel rispetto dell'art. 7.
4. La legge finanziaria regionale può autorizzare annualmente finanziamenti alle Province e alle Comunità montane per la gestione di ulteriori interventi nel settore dell'agricoltura previsti dalle leggi regionali vigenti, disponendo contestualmente l'istituzione di appositi fondi secondo le modalità previste dal comma 2. Resta fermo che detti enti attuano gli interventi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nelle relative leggi di riferimento e delle disposizioni comunitarie in vigore.
Art. 10
Rendicontazione
1. Le Province e le Comunità montane sono tenute a presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Giunta regionale:
a) una relazione sull'attività svolta;
b) la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. L'amministrazione regionale emana indirizzi affinchè, ai fini della rendicontazione di cui al comma 1, sia garantita l'uniformità dei dati e la loro lettura anche attraverso sistemi informatizzati.
3. La mancata presentazione della rendicontazione di cui alla lett. b) del comma 1 comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie in corso e l'assegnazione da parte della Giunta regionale di un termine, non superiore a tre mesi, decorso il quale le somme non erogate possono essere destinate ad incrementare le disponibilità degli altri enti.
Art. 11
Coordinamento tra Regione ed enti locali
1. Al fine di assicurare uniforme applicazione ai provvedimenti comunitari e la coordinata partecipazione degli enti locali alla elaborazione dei principali atti di competenza regionale è istituito il Comitato di coordinamento, composto dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, che lo presiede, e dai Presidenti delle Province e delle Comunità montane o loro delegati.
2. Al fine di conseguire il più efficace raccordo operativo tra Regione ed Enti locali la Giunta regionale istituisce un Comitato tecnico-amministrativo, composto dai dirigenti competenti in materia di agricoltura della Regione e delle Province, e ne disciplina il funzionamento. Detto comitato assume iniziative per la semplificazione ed armonizzazione dei procedimenti amministrativi nelle materie disciplinate dalla presente legge.
3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

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