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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Titolo II
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
Art. 12
Programmazione regionale
1. Per i fini di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2, la Regione indica gli obiettivi generali di programmazione relativi al settore agricolo attraverso il Piano Territoriale Regionale.
2. La Regione predispone, sulla base degli indirizzi nazionali e comunitari, il Programma Regionale di Sviluppo Agricolo, Agroindustriale e Rurale che individua le azioni prioritarie per il settore agricolo in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Territoriale Regionale.
3. Il Programma Regionale di Sviluppo Agricolo, Agroindustriale e Rurale persegue in particolare le seguenti finalità:
a) assicurare competitività ed efficienza ai sistemi produttivi agroalimentari della regione;
b) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito degli agricoltori;
c) sviluppare azioni volte alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità dei prodotti e alla loro valorizzazione sui mercati;
d) promuovere lo sviluppo e la qualificazione degli strumenti di auto-organizzazione dei produttori e di quelli interprofessionali per rafforzare la capacità di governo dei processi di filiera;
e) favorire la permanenza dei giovani in agricoltura;
f) promuovere lo sviluppo rurale per una gestione equilibrata del territorio, per la difesa dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio agrario;
g) favorire lo sviluppo socio-economico delle zone di montagna e delle aree svantaggiate.
4. Il Programma Regionale di Sviluppo Agricolo, Agroindustriale e Rurale è approvato secondo la procedura prevista dall'art. 3 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 (disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale), ed è recepito dal Programma Regionale di Sviluppo di cui al medesimo art. 3. Qualora il Programma Regionale di Sviluppo Agricolo, Agroindustriale e Rurale assuma determinazioni di specifica rilevanza territoriale non previste o non compatibili con le determinazioni del Piano Territoriale Regionale, è adottato come proposta di variante allo stesso secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.
Art. 13
Programmazione provinciale
1. Le Province sviluppano le indicazioni programmatiche relative al settore agricolo attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 (norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia), con particolare riferimento a:
a) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche socio-strutturali, economiche e territoriali;
b) gli obiettivi prioritari del comparto agro- alimentare e le prospettive di evoluzione del settore agricolo in rapporto alle dinamiche degli altri settori economici, a quelle sociali e dei servizi;
c) gli obiettivi prioritari rivolti a favorire lo sviluppo socio-economico delle zone di montagna e delle aree svantaggiate;
d) le relazioni dell'agricoltura con le politiche e le norme riguardanti la tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e del suolo.
2. Le Province possono altresì sviluppare la programmazione provinciale relativa al settore agricolo attraverso un piano di settore ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6 del 1995, approvato con le procedure di cui all'art. 3, comma 13, della medesima L.R. n. 6 del 1995.
3. Le Province possono adottare ulteriori strumenti di programmazione previsti da specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali per il settore agricolo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 6 del 1995.

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