Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 16

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE ITACA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 3
Partecipazione della Regione
1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato rappresenta la Regione nell'assemblea generale dell'Associazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì alla nomina del rappresentante della Regione nel comitato tecnico scientifico dell'Associazione.
3. Il Consiglio regionale delibera in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche dello statuto dell'Associazione.
4. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività dell'Associazione ed in particolare sul raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 1.

Espandi Indice