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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 16

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE ITACA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 5
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dal versamento della quota iniziale per la costituzione del patrimonio dell'Associazione, ammontante a Lire 30.000.000 per l'esercizio 1997, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con i fondi, a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86500 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997-1999 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 7 dell'elenco n. 5 allegato al progetto di legge "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1997 e attualmente all'esame dei competenti organi di controllo.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1997, dopo l'entrata in vigore della legge "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997- 1999" e della presente legge ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
3. All'onere derivante dal versamento della quota associativa annuale, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa n. 02650 "Spese per l'adesione ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione e per contributo ad associazioni che si prefiggono lo scopo dello sviluppo dei poteri locali" del bilancio di previsione 1997 e successivi.

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