LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 16
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE ITACA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997
Argomenti:
- Amministrazione regionale->
Adesioni ad associazioni e organismi
INDICE
Art. 1 - Adesione all'Associazione ITACA
Art. 2 - Attuazione delle finalità di ITACA
Art. 3 - Partecipazione della Regione
Art. 4 - Quote associative
Art. 5 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Adesione all'Associazione ITACA
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire alla Associazione "ITACA - Istituto per la trasparenza, l'aggiornamento e la certificazione degli appalti".
2. L'Associazione persegue il fine di sviluppare e promuovere la trasparenza e la qualificazione delle procedure degli appalti pubblici, in particolare attraverso:
a) la realizzazione di una rete telematica per la diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici alle pubbliche amministrazioni e agli operatori economici;
b) l'introduzione di sistemi di qualità nelle procedure amministrative degli appalti pubblici ispirate alla normativa UNI/ENI 29000 - ISO 9000;
c) l'aggiornamento dei soggetti che operano nel settore degli appalti pubblici;
d) la realizzazione di attività di studio, ricerca e documentazione necessarie al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
Art. 2
Attuazione delle finalità di ITACA
1. La Regione adotta tutte le iniziative necessarie per perseguire in ambito regionale gli scopi dell'Associazione e per informare a tali finalità la propria attività e quella delle amministrazioni pubbliche operanti in regione.
Art. 3
Partecipazione della Regione
1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato rappresenta la Regione nell'assemblea generale dell'Associazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì alla nomina del rappresentante della Regione nel comitato tecnico scientifico dell'Associazione.
3. Il Consiglio regionale delibera in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche dello statuto dell'Associazione.
4. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività dell'Associazione ed in particolare sul raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 1.
Art. 4
Quote associative
1. La Regione aderisce con il versamento di una quota iniziale per la costituzione del patrimonio dell'Associazione, per un importo non superiore a trenta milioni di lire e con una quota associativa annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'Ente e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
Art. 5
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dal versamento della quota iniziale per la costituzione del patrimonio dell'Associazione, ammontante a Lire 30.000.000 per l'esercizio 1997, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con i fondi, a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86500 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997-1999 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 7 dell'elenco n. 5 allegato al progetto di legge "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1997 e attualmente all'esame dei competenti organi di controllo.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1997, dopo l'entrata in vigore della legge "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997- 1999" e della presente legge ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
3. All'onere derivante dal versamento della quota associativa annuale, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa n. 02650 "Spese per l'adesione ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione e per contributo ad associazioni che si prefiggono lo scopo dello sviluppo dei poteri locali" del bilancio di previsione 1997 e successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emila-Romagna.
Bologna, 30 maggio 1997 ANTONIO LA FORGIA