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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 18

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI

(Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la presente legge è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della succitata legge)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Capo III
Altre iniziative e norma finanziaria
Art. 6
Piano annuale degli interventi e finanziamenti regionali
1. Annualmente la Giunta regionale predispone un piano di interventi ed iniziative, afferenti i vari settori di attività regionale, finalizzati a rafforzare la collaborazione con Regioni e territori per i quali siano in vigore i protocolli di cui all'art. 2 comma 1 lett. c).
2. La Regione finanzia altresì tutte le iniziative previste dall'art. 2 secondo regole e procedure da adottarsi con apposito regolamento di Giunta.

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