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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19

MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 11 gennaio 1993, abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, e agli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 24 maggio 1989 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 1
1.
L'art. 4 della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Ripartizione dei fondi e criteri di incentivazione
1. Il Consiglio regionale, sulla base del Quadro di cui all'art. 3, ovvero nelle more dell'approvazione di esso, definisce i criteri e le modalità per la scelta degli interventi e le caratteristiche specifiche delle incentivazioni, in particolare riguardo a:
a) individuazione delle aree territorialmente definite cui riservare i finanziamenti;
b) tipi di iniziative da ammettere a contributo nelle varie aree;
c) importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
d) misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi di iniziative ed alle zone di intervento;
e) quota dei finanziamenti da attribuire a ciascun tipo di intervento previsto dalla presente legge, nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.
2. Sono finanziabili esclusivamente interventi relativi a strutture ubicate nel territorio della Regione Emilia- Romagna. " .

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