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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19

MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 11 gennaio 1993, abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, e agli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 24 maggio 1989 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 10
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per gli interventi finanziati con contributi in conto interesse erogati da consorzi-fidi e cooperative di garanzia ai sensi del Capo V la durata del vincolo di cui al comma 1 corrisponde alla durata del finanziamento e comunque non è inferiore ad anni cinque. ".
2.
All'art. 14 della L.R. n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. L'eventuale richiesta di cancellazione anticipata del vincolo di destinazione o il mancato mantenimento della piena funzionalità delle strutture, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, comporta l'obbligo della restituzione dei contributi ottenuti, sotto qualsiasi forma, rivalutati in base agli indici di rivalutazione ISTAT di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno. ".
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