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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19

MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 11 gennaio 1993, abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, e agli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 24 maggio 1989 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 5
1.
L'art. 9 della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito del seguente articolo:
"Art. 9
Progetti a carattere locale
1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della Regione, la Giunta regionale verifica annualmente la conformità dei programmi delle Province, quali enti delegati ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, le quali provvedono altresì all'istruttoria e all'erogazione dei contributi, nonchè alla vigilanza sugli interventi finanziati.
2. Ai contributi previsti per i progetti a carattere locale possono accedere le imprese turistiche private o a capitale misto pubblico e privato.
3. Le Province, qualora esigenze di efficacia gestionale lo rendano opportuno, possono svolgere l'istruttoria tecnica attraverso soggetti esterni, compresi i consorzi e le cooperative di cui al Capo V.
4. Le somme assegnate dalla Regione alle Province e da esse non impegnate entro l'esercizio successivo sono revocate e possono essere nuovamente ripartite. " .

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