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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19

MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 11 gennaio 1993, abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, e agli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 24 maggio 1989 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 7
Inserimento del Capo V nel Titolo II della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3
1.
Dopo l'art. 10 della L.R. n. 3 del 1993 è inserito il seguente Capo:
"Capo V
Finanziamenti a consorzi-fidi e cooperative di garanzia
Art. 10 bis
Consorzi-fidi e cooperative di garanzia
1. Possono accedere ai contributi di cui al presente Capo i consorzi-fidi e le cooperative di garanzia, di primo o secondo grado, a carattere provinciale o regionale, fra operatori turistici singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
b) avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
c) associare a parità di condizioni qualunque operatore turistico ne faccia richiesta;
d) concedere le garanzie e i contributi sugli interessi, a qualunque operatore turistico associato che ne abbia titolo, secondo le prescrizioni e con i criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna;
e) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;
f) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.
2. 2. Dei consorzi-fidi e delle cooperative di garanzia di cui al comma 1 possono fare parte anche operatori del commercio e dei servizi.
Art. 10 ter
Tipologia dei finanziamenti
1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni dettate ai sensi dell'art. 4, conferisce ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di cui al presente Capo un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito dei soci operanti nel settore turistico, mediante la concessione di garanzie fideiussorie.
2. La Regione conferisce a detti consorzi e cooperative un fondo finalizzato alla concessione, da parte di tali soggetti, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2 sono finalizzati a ridurre la spesa per gli interessi pagati dal beneficiario nel periodo di ammortamento del finanziamento. Per i finanziamenti di durata superiore a sei anni, qualora il beneficiario lo richieda, il consorzio-fidi o la cooperativa di garanzia può anticipare ad esso un importo corrispondente all'agevolazione relativa a non più di tre rate semestrali di ammortamento.
Art. 10 quater
Criteri per la concessione dei finanziamenti da parte della Regione
1. Ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia sono concessi contributi in conto capitale da destinare alla formazione e integrazione del fondo di garanzia in proporzione:
a) all'importo globale delle garanzie, riguardanti operatori turistici, effettivamente concesse in relazione a somme erogate dagli istituti mutuanti alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
b) all'incremento:
b.1) del capitale sociale o del fondo consortile, apportato da operatori turistici, rilevato alla chiusura dell'ultimo esercizio, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente;
b.2) dei fondi di riserva o di garanzia riservati ad operatori turistici, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonchè mediante attribuzioni erogate da enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti.
2. La ripartizione dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 10 ter è effettuata secondo le seguenti modalità:
a) una quota non superiore al venti per cento dei fondi è suddivisa in parti uguali su base provinciale;
b) a parte rimanente in proporzione all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento, riguardanti operatori turistici, concesse in relazione a somme effettivamente erogate dagli istituti mutuanti nell'esercizio precedente.
3. I contributi concessi ai consorzi-fidi e alle cooperative di garanzia dovranno essere assegnati agli operatori turistici nei tempi, nei modi e secondo i criteri stabiliti nella deliberazione regionale di concessione. Per le somme non impiegate in detto termine i consorzi e le cooperative decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna procede al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.
4. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia devono essere prioritariamente da questi destinati all'incremento del fondo di garanzia finanziato.
Art. 10 quinquies
Rapporto dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia con gli istituti di credito
1. Per la concessione dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 10 ter i consorzi-fidi e cooperative di garanzia stipulano convenzioni con gli istituti di credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del mutuatario.
2. Il concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 ter, da parte del consorzio-fidi o cooperativa di garanzia per ogni singola operazione non potrà essere superiore al trenta per cento del tasso di interesse risultante dalla convenzione di cui al comma 1 stipulata con l'istituto di credito interessato e comunque non potrà essere superiore al trenta per cento del tasso di riferimento praticato dagli istituti di credito, ai sensi delle leggi vigenti, sulle operazioni di credito agevolato nel settore turistico-alberghiero.
Art. 10 sexies
Vigilanza sui consorzi-fidi e cooperative di garanzia
1. Al fine di consentire la necessaria vigilanza, i consorzi e le cooperative di cui al presente Capo sono tenuti, a pena di decadenza dai contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e delle loro modifiche, entro trenta giorni dalla stipulazione.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del consorzio-fidi o della cooperativa di garanzia alla Regione spettano i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti presso tali enti, nonchè le somme maturate a titolo di interesse su detti contributi. " .

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