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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19

MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 11 gennaio 1993, abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, e agli artt. 1, 3, 4 e 5 della L.R. 24 maggio 1989 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 dell' 1 luglio 1997

Art. 8
1.
L'art. 11 della L.R. n. 3 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Rapporti con istituti di credito
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 7, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti di credito ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno. " .
Sito esterno

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