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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 21

FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI RELATIVI AGLI ANNI 1994 E PRECEDENTI NONCHÉ AGLI ANNI 1995 E 1996

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 12 luglio 1997

Art. 1
Finalità
1. Al fine di assicurare al sistema sanitario regionale una quota di risorse finanziarie indispensabili a non compromettere lo svolgimento delle attività e a consentire la regolare continuità nell'erogazione dei servizi a favore dei cittadini, la Regione Emilia-Romagna interviene mediante la corresponsione di finanziamenti straordinari a parziale copertura dei disavanzi relativi agli anni 1994 e precedenti nonché per gli anni 1995 e 1996.

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