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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 21

FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI RELATIVI AGLI ANNI 1994 E PRECEDENTI NONCHÉ AGLI ANNI 1995 E 1996

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 12 luglio 1997

Art. 3
Destinatari dei mutui e criteri di riparto
1. I mutui contratti a norma della presente legge vengono assegnati alle aziende sanitarie regionali sulla base di criteri e modalità di riparto che verranno stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.

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