Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 21

FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI RELATIVI AGLI ANNI 1994 E PRECEDENTI NONCHÉ AGLI ANNI 1995 E 1996

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 12 luglio 1997

Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale, per quanto concerne l'autorizzazione, disposta dalla presente legge, alla contrazione dei mutui ed alla loro destinazione alle aziende sanitarie regionali e con gli oneri finanziari previsti a copertura dei mutui stessi, stanziati ai capitoli 87717 e 88717 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997-1999.

Espandi Indice