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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

Art. 27
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio- economico
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta della Giunta, sentiti i Comuni che ne fanno parte.
2. Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione.
3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.
4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di sessanta giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla Comunità montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione ed alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla Comunità montana, il piano è da ritenersi approvato.
6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico appro vato è inviato alla Regione.
7. Nel periodo di validità del piano, la Comunità montana può adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.

Note del Redattore:

L'art. 25 della L.R. 26 aprile 2001 n. 11 dispone che fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art. 5 della stessa legge siano fatti salvi gli ambiti territoriali determinati dal comma 1, ancorchè abrogato, che qui si riporta:

"1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dall'intero territorio dei Comuni ricompresi nelle seguenti zone omogenee, determinate d'intesa con i Comuni e le Province interessate, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della L.8 giugno 1990 n. 142:

in Provincia di PIACENZA

Zona 1 (Valli del Tidone e del Trebbia) comprendente i Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba; Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda) comprendente i Comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca;

in Provincia di PARMA

Zona 3 (Valli del Taro e del Ceno) comprendente i Comuni di:

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi;

Zona 4 (Appennino Parma est) comprendente i Comuni di:

Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

in Provincia di REGGIO EMILIA

Zona 5 (Appennino reggiano) comprendente i Comuni di: Baiso,

Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti,

Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa

Minozzo;

in Provincia di MODENA

Zona 6 (Appennino Modena ovest) comprendente i Comuni di:

Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia;

Zona 7 (Frignano) comprendente i Comuni di: Fanano,

Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano,

Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;

Zona 8 (Appennino Modena est) comprendente i Comuni di:

Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;

in Provincia di BOLOGNA

Zona 9 (Valle del Samoggia) comprendente i Comuni di:

Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio,

Savigno;

Zona 10 (Alta e media valle del Reno) comprendente i Comuni

di: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio

Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in

Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;

Zona 11 (Valli del Savena e dell'Idice) comprendente i

Comuni di: Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro,

Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro,

Sasso Marconi;

Zona 12 (Valle del Santerno) comprendente i Comuni di: Borgo

Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice;

in Provincia di RAVENNA

Zona 13 (Appennino faentino) comprendente i Comuni di:

Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;

in Provincia di FORLI'

Zona 14 (Valli del Tramazzo e del Montone) comprendente i

Comuni di: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto,

Rocca San Casciano, Tredozio;

Zona 15 (Valli del Rabbi e del Bidente) comprendente i

Comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola,

Predappio, Premilcuore, Santa Sofia;

Zona 16 (Appennino cesenate) comprendente i Comuni di: Bagno

di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina,

Sogliano al Rubicone, Verghereto;

in Provincia di RIMINI

Zona 17 (Valle del Marecchia) comprendente i Comuni di:

Torriana e Verucchio."

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