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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

Titolo VII
PERSONALE
Art. 51
Organizzazione delle strutture e del personale
1. Le Comunità montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Le Comunità montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al regolamento di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Comunità montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 Sito esterno e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.
4. Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.
Art. 52
Segretario della Comunità montana
1. Le Comunità montane hanno un Segretario titolare della funzione apicale dell'ente.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e delle strutture, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
3. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Note del Redattore:

L'art. 25 della L.R. 26 aprile 2001 n. 11 dispone che fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art. 5 della stessa legge siano fatti salvi gli ambiti territoriali determinati dal comma 1, ancorchè abrogato, che qui si riporta:

"1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dall'intero territorio dei Comuni ricompresi nelle seguenti zone omogenee, determinate d'intesa con i Comuni e le Province interessate, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della L.8 giugno 1990 n. 142:

in Provincia di PIACENZA

Zona 1 (Valli del Tidone e del Trebbia) comprendente i Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba; Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda) comprendente i Comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca;

in Provincia di PARMA

Zona 3 (Valli del Taro e del Ceno) comprendente i Comuni di:

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi;

Zona 4 (Appennino Parma est) comprendente i Comuni di:

Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

in Provincia di REGGIO EMILIA

Zona 5 (Appennino reggiano) comprendente i Comuni di: Baiso,

Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti,

Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa

Minozzo;

in Provincia di MODENA

Zona 6 (Appennino Modena ovest) comprendente i Comuni di:

Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia;

Zona 7 (Frignano) comprendente i Comuni di: Fanano,

Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano,

Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;

Zona 8 (Appennino Modena est) comprendente i Comuni di:

Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;

in Provincia di BOLOGNA

Zona 9 (Valle del Samoggia) comprendente i Comuni di:

Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio,

Savigno;

Zona 10 (Alta e media valle del Reno) comprendente i Comuni

di: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio

Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in

Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;

Zona 11 (Valli del Savena e dell'Idice) comprendente i

Comuni di: Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro,

Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro,

Sasso Marconi;

Zona 12 (Valle del Santerno) comprendente i Comuni di: Borgo

Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice;

in Provincia di RAVENNA

Zona 13 (Appennino faentino) comprendente i Comuni di:

Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;

in Provincia di FORLI'

Zona 14 (Valli del Tramazzo e del Montone) comprendente i

Comuni di: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto,

Rocca San Casciano, Tredozio;

Zona 15 (Valli del Rabbi e del Bidente) comprendente i

Comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola,

Predappio, Premilcuore, Santa Sofia;

Zona 16 (Appennino cesenate) comprendente i Comuni di: Bagno

di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina,

Sogliano al Rubicone, Verghereto;

in Provincia di RIMINI

Zona 17 (Valle del Marecchia) comprendente i Comuni di:

Torriana e Verucchio."

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