LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17
Norme transitorie
1. Le misure dei depositi cauzionali previste dall'art. 10 sono ridotte di due terzi per le agenzie di viaggio e turismo regolarmente operanti, sulla base di quanto risulta agli atti delle Province competenti, da cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma precedente, dovranno adeguare il deposito cauzionale secondo i nuovi massimali dovuti ai sensi della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
3. La riduzione prevista al comma 1 si applica anche alle nuove agenzie di viaggio e turismo autorizzate successivamente alla entrata in vigore della presente legge ed a quelle operanti da meno di 5 anni, al compimento di 5 anni di regolare attività, sulla base di quanto risulta agli atti delle Province competenti.
4. In sede di prima applicazione della legge, allo scopo di garantire la qualità dei nuovi accessi e di monitorare la fase di avvio del processo di liberalizzazione, le autorizzazioni per l'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo, di cui all'art. 2, lett. b) e lett. c), nel territorio complessivamente considerato di ciascuna Provincia non potranno superare, rispetto al numero di agenzie previste dai piani provinciali approvati al 31 dicembre 1996, l'incremento annuo del 15% sino al 31 dicembre 1999.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3 per il triennio 1997/99, le Province annualmente stabiliranno e pubblicizzeranno i criteri di priorità e le scadenze per il rilascio delle nuove concessioni, con particolare riguardo alle specifiche esigenze attinenti ad una migliore redistribuzione territoriale dei servizi delle agenzie di viaggio e turismo e alle localizzazioni in comuni attualmente privi di agenzie di viaggio e turismo.
Art. 18
Abrogazione della L.R. n. 31 del 1984
1. La L.R. 14 giugno 1984, n. 31 è abrogata.