LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 24
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997
Art. 1
1. Ad integrazione di quanto disposto dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 42, come modificata dalla L.R. 19 agosto 1996, n. 33, la Regione Emilia-Romagna provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei consiglieri in carica:
a) per i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o infermità;
b) per qualsiasi altro rischio o responsabilità derivanti da attività comunque poste in essere in occasione dell'esercizio del mandato di consigliere regionale o di assessore regionale;
c) per i rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta e riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa e giudiziaria, comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla pubblica Amministrazione ed alla Regione e la responsabilità contabile.
2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui alle lettere b) e c) del comma 1 deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti dei consiglieri e degli assessori dopo la loro cessazione dalla carica, sempre per atti o fatti riferiti al periodo della loro carica.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a deliberare ed a stipulare mediante licitazione privata tra istituti assicurativi di comprovata solidità le assicurazioni di cui al comma 1, aggiornando ogni due anni i capitali ed i massimali di indennizzo inizialmente previsti.
4. Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al comma 1 fanno carico al bilancio autonomo del Consiglio regionale. Ogni consigliere regionale concorre alla spesa nella misura del cinquanta per cento del premio, o della quota di premio, riferibile ai rischi ed alle responsabilità di cui alla lettera c) del comma 1.
5. La Regione Emilia-Romagna provvede altresì, con oneri a carico del bilancio generale della Regione, a stipulare assicurazioni a copertura delle responsabilità che possono derivare alla Regione dall'esercizio delle attività comunque imputabili o riferibili all'Amministrazione regionale.
6. Nel caso in cui assessori o consiglieri regionali, in carica o già usciti di carica, siano chiamati a rispondere in sede penale, civile, amministrativa o contabile di atti che risultino posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, la Giunta regionale, ove si tratti di assessori, o l'Ufficio di Presidenza, ove si tratti di consiglieri, possono deliberare di assumere a carico dei rispettivi bilanci le spese per la difesa in ogni stato e grado del giudizio davanti a qualsiasi giurisdizione.
7. Gli assessori e i consiglieri regionali, in caso di condanna definitiva, sono tenuti a rimborsare le spese per la difesa eventualmente sostenute a carico del bilancio regionale.