Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 24

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Art. 2
1. L'Ufficio di Presidenza provvede ad integrare o a trasformare le assicurazioni già in corso, non ancora scadute e non risolvibili anticipatamente senza oneri, al fine di renderle conformi, per il residuo periodo di validità, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2. A tal fine è autorizzata, ove occorra e risulti conveniente, ad assegnare a trattativa privata all'attuale assicuratore i nuovi contratti che si rendessero eventualmente necessari, con durata limitata a quella delle assicurazioni già in corso.
2. Alla scadenza delle assicurazioni in corso L'Ufficio di Presidenza provvede alla stipula di nuove assicurazioni adeguate a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2.

Espandi Indice