LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 24
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte:
a) con imputazione all'apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale, e del correlativo capitolo del bilancio autonomo del Consiglio, per gli oneri derivanti dalle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1;
b) con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio della Regione per gli oneri derivanti dall'assicurazione di cui al comma 5 dell'articolo 1;
c) con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio della Regione e del bilancio autonomo del Consiglio regionale per gli oneri derivanti dalle spese legali di cui al comma 6 dell'articolo 1.