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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 24

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Ad integrazione di quanto disposto dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 42, come modificata dalla L.R. 19 agosto 1996, n. 33, la Regione Emilia-Romagna provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei consiglieri in carica:
a) per i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o infermità;
b) per qualsiasi altro rischio o responsabilità derivanti da attività comunque poste in essere in occasione dell'esercizio del mandato di consigliere regionale o di assessore regionale;
c) per i rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta e riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa e giudiziaria, comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla pubblica Amministrazione ed alla Regione e la responsabilità contabile.
2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui alle lettere b) e c) del comma 1 deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti dei consiglieri e degli assessori dopo la loro cessazione dalla carica, sempre per atti o fatti riferiti al periodo della loro carica.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a deliberare ed a stipulare mediante licitazione privata tra istituti assicurativi di comprovata solidità le assicurazioni di cui al comma 1, aggiornando ogni due anni i capitali ed i massimali di indennizzo inizialmente previsti.
4. Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al comma 1 fanno carico al bilancio autonomo del Consiglio regionale. Ogni consigliere regionale concorre alla spesa nella misura del cinquanta per cento del premio, o della quota di premio, riferibile ai rischi ed alle responsabilità di cui alla lettera c) del comma 1.
5. La Regione Emilia-Romagna provvede altresì, con oneri a carico del bilancio generale della Regione, a stipulare assicurazioni a copertura delle responsabilità che possono derivare alla Regione dall'esercizio delle attività comunque imputabili o riferibili all'Amministrazione regionale.
6. Nel caso in cui assessori o consiglieri regionali, in carica o già usciti di carica, siano chiamati a rispondere in sede penale, civile, amministrativa o contabile di atti che risultino posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, la Giunta regionale, ove si tratti di assessori, o l'Ufficio di Presidenza, ove si tratti di consiglieri, possono deliberare di assumere a carico dei rispettivi bilanci le spese per la difesa in ogni stato e grado del giudizio davanti a qualsiasi giurisdizione.
7. Gli assessori e i consiglieri regionali, in caso di condanna definitiva, sono tenuti a rimborsare le spese per la difesa eventualmente sostenute a carico del bilancio regionale.
Art. 2
1. L'Ufficio di Presidenza provvede ad integrare o a trasformare le assicurazioni già in corso, non ancora scadute e non risolvibili anticipatamente senza oneri, al fine di renderle conformi, per il residuo periodo di validità, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2. A tal fine è autorizzata, ove occorra e risulti conveniente, ad assegnare a trattativa privata all'attuale assicuratore i nuovi contratti che si rendessero eventualmente necessari, con durata limitata a quella delle assicurazioni già in corso.
2. Alla scadenza delle assicurazioni in corso L'Ufficio di Presidenza provvede alla stipula di nuove assicurazioni adeguate a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte:
a) con imputazione all'apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale, e del correlativo capitolo del bilancio autonomo del Consiglio, per gli oneri derivanti dalle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1;
b) con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio della Regione per gli oneri derivanti dall'assicurazione di cui al comma 5 dell'articolo 1;
c) con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio della Regione e del bilancio autonomo del Consiglio regionale per gli oneri derivanti dalle spese legali di cui al comma 6 dell'articolo 1.
Art. 4
1. Sono abrogate la L.R. 23 gennaio 1973, n. 9, e le successive modificazioni.
2. Ogni riferimento o rinvio alla L.R. 23 gennaio 1973, n. 9, e successive modificazioni, deve intendersi riferito alla presente legge.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 26 luglio 1997 ANTONIO LA FORGIA

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