LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 24
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
(Legge abrogata da:
art. 33 L.R. 26 luglio 2013, n. 11. Vedi, ora, la nuova disciplina contenuta nel Titolo II della stessa legge)
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge: