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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 25

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI INTERREGIONALI TRANSNAZIONALI DENOMINATI "COMUNITÀ DI LAVORO ALPE ADRIA", "CENTRO DELLE REGIONI EUROMEDITERRANEE PER L'AMBIENTE", "RETE DELLE AREE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE - METREX", "CONFERENZA DELLE REGIONI PERIFERICHE MARITTIME D'EUROPA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Esercizio dei diritti
Art. 3 - Rappresentanza della Regione
Art. 4 - Quota associativa annuale
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Altre adesioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire ai seguenti organismi associativi internazionali:
a) Associazione Comunità del lavoro Alpe Adria, avente lo scopo di promuovere e coordinare azioni e programmi di interesse dei suoi membri, in particolare nell'ambito di competenza riconducibile alle materie di competenza delle Regioni;
b) Centro delle Regioni Euromediterranee per l'ambiente, con sede ad Atene, avente lo scopo di definire le linee di un asse politico euromediterraneo dell'ambiente nel quadro dell'Unione Europea, e per favorire lo scambio e la cooperazione tra gli Enti e le Regioni rivierasche;
c) Rete Metrex, con sede a Glasgow, avente lo scopo di facilitare lo scambio di esperienze strategiche di pianificazione, informazioni e consulenze fra le Aree e le Città Metropolitane dell'Europa;
d) Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa - CRPM - con sede a Rennes, avente lo scopo di facilitare la cooperazione attiva tra le Regioni periferiche e marittime ed altre Organizzazioni europee ed individuare opportune strategie di sviluppo territoriale.
2. Gli organismi associativi internazionali di cui al comma 1 hanno lo scopo di favorire l'integrazione, lo scambio e la collaborazione tra Regioni e realtà locali d'Europa.
Art. 2
Esercizio dei diritti
1. I diritti conseguenti alle adesioni agli organismi di cui all'art. 1 sono esercitati dal Presidente o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche dei vigenti statuti degli organismi associativi.
Art. 3
Rappresentanza della Regione
1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione nell'Assemblea plenaria dei Presidenti delle Regioni della Associazione "Comunità di lavoro Alpe Adria" e può delegare un suo rappresentante a partecipare a singole sessioni dell'Assemblea.
2. Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente in materia di Ambiente o loro delegati rappresentano la Regione nell'Assemblea Plenaria e nell'Assemblea generale del Centro delle Regioni Euromediterranee per l'ambiente (CREA).
3. L'Assessore competente in materia di Pianificazione territoriale o suo delegato rappresenta la Regione nel Comitato di gestione della Rete delle Aree e delle Città metropolitane (METREX).
4. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato rappresenta la Regione nell'ambito dell'Assemblea Generale della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa.
Art. 4
Quota associativa annuale
1. La Regione Emilia-Romagna corrisponde alla Comunità del lavoro Alpe Adria un contributo annuo, a titolo di quota di partecipazione, secondo quanto previsto dal punto 3.5 del regolamento procedurale dell'organizzazione e dei finanziamenti della Comunità di lavoro stessa.
2. La Regione Emilia-Romagna corrisponde al Centro delle Regioni Euromediterranee per l'ambiente (CREA) un contributo annuo, a titolo di quota di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 18 del regolamento interno del Centro stesso.
3. La Regione Emilia-Romagna corrisponde alla Rete delle Aree e delle Città Metropolitane Europee (METREX) un contributo annuo, a titolo di quota di partecipazione, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo della Rete stessa.
4. La Regione Emilia-Romagna corrisponde alla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa (CRPM) un contributo annuo, a titolo di quota di partecipazione, secondo quanto previsto dalla Carta Organizzativa dell'organizzazione stessa.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna, fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 02650 "Spese per l'adesione ad enti, organizzazioni, ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione e per contributo ad associazioni che si prefiggono lo scopo dello sviluppo dei poteri locali" del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e successivi.
Art. 6
Altre adesioni
1. La Regione Emilia-Romagna può aderire ad altre associazioni internazionali o nazionali che abbiano finalità connesse o complementari a quelle delle associazioni di cui all'art. 1 o siano rilevanti per lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione stessa.
2. L'adesione è deliberata dal Consiglio regionale nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 26 luglio 1997 ANTONIO LA FORGIA

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