LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29
NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(prima sostituito comma 2 da art. 31 L.R. 15 luglio 2015 n. 11, poi abrogati commi 2 e 3 da art. 13 L.R. 2 luglio 2019, n. 9)
Interpreti della lingua dei segni
1. Rientra nelle finalità del servizio di aiuto personale, in conformità a quanto indicato all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 , anche il servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana, nonché il sostegno ad altre modalità di comunicazione, per favorire le opportunità di integrazione sociale delle persone con grave difficoltà di linguaggio connessa a deficienza uditiva.
2. abrogato
3. abrogato
4. Il personale abilitato ad offrire i servizi di aiuto personale con modalità di comunicazione diverse dalla lingua dei segni è individuato presso il servizio, in accordo con i richiedenti.