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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1997, n. 30

INTEGRAZIONE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 29 agosto 1997

Art. 1
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di caccia
1. Al fine di prevenire e contenere i danni alle produzioni agricole, è consentita la caccia da appostamento, con i mezzi di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio " , alla passera mattugia (Passer montanus) ed al passero (Passer italie) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, allo storno (Sturnus vulgaris) ed alla taccola (Corvus monedula) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, da parte dei cacciatori iscritti agli A.T.C. della regione Emilia-Romagna ciascuno negli ambiti di iscrizione o che esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria.
2. Le Province provvedono ad individuare i comuni con colture e seminativo inferiori al venti per cento della superficie agricola utilizzata (dati ISTAT) nei quali l'abbattimento di dette specie è vietato. Le Province possono consentire l'abbattimento anche nei comuni con superfici a seminativo inferiori ai parametri sopraindicati qualora le categorie agricole ne facciano specifica richiesta.
3. Per ogni giornata di caccia il cacciatore non può prelevare complessivamente più di 25 capi delle specie di cui al comma 1. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale il quale dovrà essere inviato alla provincia di residenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno.
4. Qualora le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 Sito esterno, prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio, le suddette specie, con i limiti sopra indicati, sono incluse tra le specie cacciabili.

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