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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1997, n. 30

INTEGRAZIONE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 29 agosto 1997

Art. 2
Richiami vivi
1. E' ammessa la cattura, l'allevamento, la detenzione e l'uso come richiami vivi, nella caccia da appostamento, delle specie di cui al comma 1 dell'art. 1 secondo le modalità indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge n. 157 del 1992 Sito esterno e degli artt. 54 e 55 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria " .

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