Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

BOLLETTINO UFICCIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 3
Definizione
1. Il presente titolo detta norme per l'istituzione del servizio di aiuto personale, così come definito dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 Sito esterno.
2. La Giunta regionale definisce con propria direttiva, sentite la competente Commissione consiliare e la Consulta, di cui al successivo art. 12, i criteri generali di accesso e di fruizione del servizio di aiuto personale, nonchè i requisiti minimi dei corsi di formazione specifica per coloro che prestano la loro opera all'interno del servizio.
3. Il servizio di aiuto personale si realizza attraverso interventi di appoggio per le esigenze di socializzazione e di indipendenza dei cittadini in temporanea o permanente limitazione dell'autonomia personale e si effettua, in via prioritaria, avvalendosi di prestazioni volontarie.
4. Il servizio di aiuto personale non è sostitutivo delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dalla programmazione nazionale e regionale ed è integrato e coordinato con i servizi esistenti sul territorio.
5. Al fine di incentivare l'avvio del servizio di aiuto personale la Giunta regionale concede contributi, secondo le modalità previste al comma 6 del successivo art. 6, ai Comuni, alle Comunità montane e alle Aziende USL che istituiscono il servizio entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Espandi Indice