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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

BOLLETTINO UFICCIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 9
Acquisto e adattamento di veicoli privati
1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per il trasporto di cittadini gravemente disabili, non in possesso di patente di guida, e per la cui mobilità si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli o particolari adattamenti degli stessi.
2. Qualora il destinatario dell'intervento non sia il titolare del veicolo, il contributo potrà essere erogato a favore di soggetti che abbiano con il destinatario legami di parentela o di convivenza.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al quindici per cento in caso di acquisto ed al cinquanta per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile.
4. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la Regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 Sito esterno.

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