LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29
NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI
BOLLETTINO UFICCIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 39 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 , ed in particolare di quanto disposto alla lettera g) del comma 2, la Regione Emilia-Romagna favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.
Art. 2
Interventi
1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 sono perseguiti mediante:
a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che possono impedire l'integrazione sociale delle persone disabili;
b) il coordinamento delle attività di informazione e di consulenza sulle tematiche delle disabilità, sul superamento delle barriere e sugli ausili;
c) il sostegno all'istituzione del servizio di aiuto personale;
d) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati, nonchè favorendo il miglioramento dell'accessibilità dei servizi di interesse pubblico e privato e degli spazi aperti al pubblico;
e) l'istituzione della Consulta regionale per i problemi dei disabili e la promozione di iniziative per favorire la partecipazione.
Titolo II
SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE
Art. 3
Definizione
1. Il presente titolo detta norme per l'istituzione del servizio di aiuto personale, così come definito dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 .
2. La Giunta regionale definisce con propria direttiva, sentite la competente Commissione consiliare e la Consulta, di cui al successivo art. 12, i criteri generali di accesso e di fruizione del servizio di aiuto personale, nonchè i requisiti minimi dei corsi di formazione specifica per coloro che prestano la loro opera all'interno del servizio.
3. Il servizio di aiuto personale si realizza attraverso interventi di appoggio per le esigenze di socializzazione e di indipendenza dei cittadini in temporanea o permanente limitazione dell'autonomia personale e si effettua, in via prioritaria, avvalendosi di prestazioni volontarie.
4. Il servizio di aiuto personale non è sostitutivo delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dalla programmazione nazionale e regionale ed è integrato e coordinato con i servizi esistenti sul territorio.
5. Al fine di incentivare l'avvio del servizio di aiuto personale la Giunta regionale concede contributi, secondo le modalità previste al comma 6 del successivo art. 6, ai Comuni, alle Comunità montane e alle Aziende USL che istituiscono il servizio entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Destinatari
1. Gli interventi di cui al presente titolo sono rivolti ai portatori di disabilità che si trovano in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.
Art. 5
Ambiti di intervento
1. Il servizio di aiuto personale, che comprende anche l'interpretariato per i non udenti, è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale delle persone disabili ed è indirizzato prevalentemente ai seguenti ambiti:
a) mobilità, comunicazione ed integrazione sociale nell'ambiente;
b) sostegno aggiuntivo per lo studio, la formazione professionale e l'autonomia cognitiva;
c) accessibilità ai servizi individuali ed all'esercizio dei diritti di cittadinanza;
d) vita di relazione e rapporti interpersonali;
e) ricreazione, cultura, sport e turismo;
f) bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita e di lavoro.
Art. 6
Istituzione e modalità organizzative
1. Il servizio di aiuto personale è istituito dai Comuni, singoli o associati, dalle Comunità montane e dalle Aziende USL, e può essere gestito direttamente o mediante convenzione con cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni, iscritte negli appositi albi regionali, ed enti morali articolati a livello regionale.
2. Le convenzioni devono altresì definire le modalità di coordinamento tra gli interventi di cui al presente titolo e la rete dei servizi socio-sanitari, educativi e sportivi esistenti sul territorio.
3. Il servizio di aiuto personale formula un elenco delle risorse volontarie e professionali disponibili, promuovendone la conoscenza presso i disabili. Favorisce, altresì, l'incontro fra i richiedenti e coloro che prestano il servizio, verificando, a richiesta, l'andamento del rapporto.
4. Gli interventi di aiuto personale sono svolti prevalentemente con l'apporto:
a) di coloro che svolgono servizio civile, avendo ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente;
b) delle persone di età superiore ai 18 anni che richiedano di prestare attività volontarie di aiuto personale;
c) delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1996 n. 37, dei soci volontari di cooperative sociali, di associazioni ed enti morali articolati a livello regionale.
5. Coloro che prestano attività di aiuto personale debbono avere, o deve essere loro fornita, una adeguata formazione specifica in ragione delle disponibilità dichiarate.
6. La Giunta regionale stabilisce le priorità e le modalità per la concessione dei contributi in riferimento agli oneri di avvio, alle esigenze di formazione e di progettualità del servizio di aiuto personale.
Art. 7
Interpreti della lingua dei segni
1. Rientra nelle finalità del servizio di aiuto personale, in conformità a quanto indicato all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 , anche il servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana, nonchè il sostegno ad altre modalità di comunicazione, per favorire le opportunità di integrazione sociale delle persone con grave difficoltà di linguaggio connessa a deficienza uditiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Province redigono l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere trasmesso ai servizi di aiuto personale presenti nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta, di cui al successivo art. 12, definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco, nonchè le condizioni di accesso e le modalità di fruizione del servizio.
4. Il personale abilitato ad offrire i servizi di aiuto personale con modalità di comunicazione diverse dalla lingua dei segni è individuato presso il servizio, in accordo con i richiedenti.
Titolo III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA
Art. 8
Finalità e destinatari
1. La Regione favorisce l'uguaglianza di opportunità, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità tali da assumere la connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 .
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene interventi, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, rivolti alla dotazione di ausili per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale.
3. Gli interventi sono ammessi a finanziamento sulla base di un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi pubblici, sociali e sanitari, su richiesta ed in accordo con i cittadini interessati.
Art. 9
Acquisto e adattamento di veicoli privati
1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per il trasporto di cittadini gravemente disabili, non in possesso di patente di guida, e per la cui mobilità si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli o particolari adattamenti degli stessi.
2. Qualora il destinatario dell'intervento non sia il titolare del veicolo, il contributo potrà essere erogato a favore di soggetti che abbiano con il destinatario legami di parentela o di convivenza.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al quindici per cento in caso di acquisto ed al cinquanta per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile.
4. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la Regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 .
Art. 10
Interventi per la permanenza nella propria abitazione
1. La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, concede contributi finalizzati alla dotazione:
a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare i finanziamenti dei contributi di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 , per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge n. 13 del 1989 .
Titolo IV
SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 11
Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza
1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione culturale ed informazione e coordina, direttamente o attraverso convenzione, le attività di documentazione e di consulenza nell'area della disabilità, mediante:
a) l'organizzazione o il sostegno a campagne di informazione e di educazione volte al superamento degli ostacoli di ordine culturale all'integrazione delle persone disabili, all'abbattimento delle barriere ed alla conoscenza dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, le autonomie locali, le organizzazioni del volontariato, le associazioni e gli enti morali;
b) la catalogazione delle disposizioni legislative e amministrative di settore, anche avvalendosi di tecnologie che ne facilitino l'accesso e la consultazione da parte dei soggetti interessati;
c) la promozione di specifiche iniziative di aggiornamento e di formazione;
d) il supporto e la messa in rete di servizi a cui fare riferimento per la valutazione sugli ausili, sui presidi e sulle tecnologie più idonei a favorire l'autonomia;
e) la documentazione e la promozione di studi, ricerche e progetti, anche in collaborazione con gli ordini e le associazione professionali competenti, relativi al superamento delle barriere, al fine di individuare soluzioni atte a migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici, dei percorsi e dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili;
f) la presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche a favore delle persone disabili.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale, in via prioritaria, dell'apporto e della collaborazione della rete dei Centri Documentazione Handicap, degli Enti pubblici, delle Università e di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura pubblica o privata competente in materia.
Art. 12
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili
1. Al fine di consentire la consultazione permanente e la partecipazione, è istituita la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di politiche sociali e familiari, suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni e degli enti morali rappresentanti i disabili, aventi articolazione a livello regionale, che ne facciano richiesta;
c) da un rappresentante delle Aziende USL, individuato tra i direttori generali delle stesse;
d) da un rappresentante delle Autonomie locali.
3. La Consulta è integrata su richiesta del Presidente, secondo le materie oggetto delle singole sedute, da:
a) un rappresentante delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994 n. 7, designato dalle associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;
b) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica per l'Emilia-Romagna;
c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
e) un rappresentante delle principali organizzazioni regionali degli imprenditori.
4. La Consulta è integrata, altresì, su richiesta del Presidente, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto di convocazione.
5. La Consulta regionale ha il compito di:
a) esprimere pareri e valutazioni sui programmi e le politiche regionali per i problemi della disabilità, nonchè sugli atti relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla legislazione vigente e ogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dalla Consulta stessa;
b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;
c) promuovere indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzati ad una sempre maggiore qualificazione ed integrazione degli interventi nei confronti dei disabili.
6. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri componenti la Commissione sicurezza sociale ed eventualmente, su richiesta del Presidente, esperti nelle materie oggetto di convocazione.
7. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento e si avvale di un collaboratore regionale, di qualifica funzionale non inferiore al 7_ livello, che funge da segretario.
8. La Consulta ha durata triennale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985 n. 8 e successive modificazioni.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14
Abrogazione
1. E' abrogata la L.R. 29 luglio 1991 n. 21.
Art. 15
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al comma 4 dell'art. 9 vengono concessi con le medesime modalità anche ai cittadini che abbiano presentato domanda, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 , successivamente al 1_ gennaio 1996 e fino all'entrata in vigore.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 agosto 1997 ANTONIO LA FORGIA