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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

Art. 1
Finalità
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 39 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 Sito esterno, ed in particolare di quanto disposto alla lettera g) del comma 2, la Regione Emilia-Romagna favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.

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