LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29
NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al comma 4 dell'art. 9 vengono concessi con le medesime modalità anche ai cittadini che abbiano presentato domanda, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 , successivamente al 1° gennaio 1996 e fino all'entrata in vigore.