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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

Art. 2
Interventi
1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 sono perseguiti mediante:
a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che possono impedire l'integrazione sociale delle persone disabili;
b) il coordinamento delle attività di informazione e di consulenza sulle tematiche delle disabilità, sul superamento delle barriere e sugli ausili;
c) il sostegno all'istituzione del servizio di aiuto personale;
d) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati, nonché favorendo il miglioramento dell'accessibilità dei servizi di interesse pubblico e privato e degli spazi aperti al pubblico;
e) l'istituzione della Consulta regionale per i problemi dei disabili e la promozione di iniziative per favorire la partecipazione.

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