LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29
NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo I
FINALITÀ
Art. 1
Finalità
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 39 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 , ed in particolare di quanto disposto alla lettera g) del comma 2, la Regione Emilia-Romagna favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.
Art. 2
Interventi
1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 sono perseguiti mediante:
a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che possono impedire l'integrazione sociale delle persone disabili;
b) il coordinamento delle attività di informazione e di consulenza sulle tematiche delle disabilità, sul superamento delle barriere e sugli ausili;
c) il sostegno all'istituzione del servizio di aiuto personale;
d) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati, nonché favorendo il miglioramento dell'accessibilità dei servizi di interesse pubblico e privato e degli spazi aperti al pubblico;
e) l'istituzione della Consulta regionale per i problemi dei disabili e la promozione di iniziative per favorire la partecipazione.