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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 31

INCREMENTO TEMPORANEO DELLA RICETTIVITA' DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE ESISTENTI. INTEGRAZIONE DELLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 42

Legge di pura modifica della L.R. 30 novembre 1981 n. 42 . Al riguardo si specifica che dal 18/09/07 risulta abrogata la L.R. 30 novembre 1981 n. 42 a seguito della pubblicazione sul BUR della delibera di Giunta n. 916/07 ai sensi dell'art. 46, comma 1 della L.R. 16 luglio 2004 n. 16)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

INDICE

Art. 1 - Integrazione della L.R. 30 novembre 1981, n. 42
Art. 2 - Dichiarazione di urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione della L.R. 30 novembre 1981, n. 42
1.
All'art. 2 della L.R. n. 42 del 1981, concernente la classificazione delle aziende alberghiere, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:
" Nelle camere delle strutture alberghiere esistenti, può essere consentito, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto per la sistemazione di bambini di età non superiore a dodici anni, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia. Tale utilizzazione cessa al momento della partenza del cliente e si ristabiliscono i posti letto previsti " .
Art. 2
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione Sito esterno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale saràpubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 8 settembre 1997 ANTONIO LA FORGIA

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