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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Art. 16
Rimborso spese connesse all'espletamento del mandato
1.
I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della L. R. 14 aprile 1995, n. 42, così come sostituito dall'articolo 5 della L. R. 19 agosto 1996, n. 33, sono sostituiti come segue:
2. I consiglieri dichiarano per iscritto, sotto la loro responsabilità, ogni sei mesi, l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 1 da essi sostenute nel semestre. L'Ufficio di Presidenza, a fronte di tale dichiarazione, liquida il relativo rimborso, entro il limite del sestuplo della somma di cui al comma 1.
3. L'importo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sulla base della dinamica delle spese rilevata dalle dichiarazioni dei consiglieri, e comunque in misura non inferiore agli adeguamenti conseguenti alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevate dall'ISTAT. "

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