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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Art. 17
Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto
1.
L'articolo 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42 è così sostituito:
"Art. 8
Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto
1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta.
2. Al Consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonchè un'indennità giornaliera deliberata dall'Ufficio di Presidenza, non inferiore all'indennità spettante al personale statale indicato al punto 1 della tabella A allegata alla L.18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno, come modificato dall'articolo 1 della L. 26 luglio 1978, n. 417 Sito esterno, tenuto conto dei successivi aggiornamenti e non superiore all'indennità suddetta maggiorata del cinquanta per cento. Per le missioni all'estero, l'indennità è ulteriormente maggiorata del cinquanta per cento.
3. All'Assessore regionale, per missioni nel territorio della regione Emilia-Romagna, viene corrisposto un rimborso spese mensile, onnicomprensivo, pari a dodici volte l'indennità giornaliera prevista al punto 1 della tabella A allegata alla L.18 dicembre 1973 n. 836 Sito esterno, come modificata dall'art. 1 della L.26 luglio 1978 n. 417 Sito esterno e successivi aggiornamenti.
4. Al comma 3 del presente articolo come agli artt. 6 e 7 vengono applicate le esenzioni previste dall'art. 1, comma 2, della presente legge. " .
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno

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