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Documento storico: Testo Coordinato

Capo III
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 18
Norma transitoria
1. Le norme di cui agli artt. 3, 16, 17, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale la presente legge entra in vigore.
Art. 19
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
Art. 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa sui capitoli 00100 - 00250 - 00300 - 00350 - 00650 del bilancio della Regione, annualmente autorizzati dalla legge regionale di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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