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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 settembre 1997, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Art. 10
Revoche e sanzioni
1. La Regione Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi della presente legge:
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
b) qualora i contributi siano stati distolti dalle finalità per le quali sono stati concessi;
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
d) negli altri casi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.
2. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa, nonchè l'esclusione fino ad anni cinque da ogni contributo previsto dalla presente legge.
3. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.

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