LEGGE REGIONALE 08 settembre 1997, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997
Art. 10
Revoche e sanzioni
1. La Regione Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi della presente legge:
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
b) qualora i contributi siano stati distolti dalle finalità per le quali sono stati concessi;
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
d) negli altri casi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.
2. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa, nonchè l'esclusione fino ad anni cinque da ogni contributo previsto dalla presente legge.
3. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.