LEGGE REGIONALE 08 settembre 1997, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.