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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 settembre 1997, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Art. 2
Sistemi di gestione per la qualità e di gestione ambientale
1. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1, sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di gestione per la qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle procedure e delle risorse utilizzate per la conduzione aziendale alle norme della serie UNI EN ISO 9000.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ulteriormente incentivate, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 3, quando esse vengono integrate con la realizzazione di un sistema di gestione ambientale, secondo quanto previsto dal Reg. (CEE) 1836/93 " Adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit " .
3. La conformità del sistema di gestione per la qualità alla normativa nazionale e comunitaria ed alle norme della serie UNI EN ISO 9000 deve essere attestata da parte di organismi accreditati secondo le norme UNI EN 45012 entro due anni dalla data di concessione del contributo regionale.
4. Il termine indicato al comma 3 è di tre anni qualora il contributo sia riferito anche alla realizzazione di un sistema di gestione ambientale; la conformità del sistema di gestione ambientale viene attestata da organismi all'uopo accreditati.

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