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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 settembre 1997, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Art. 3
Contributi
1. I contributi per la realizzazione del sistema di gestione per la qualità non possono superare il cinquanta per cento della spesa ammissibile. Essi devono in ogni caso essere contenuti entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea e non superare la cifra di L. 100.000.000 per intervento aziendale complessivo.
2. Per la realizzazione di entrambi i sistemi di gestione, qualità ed ambientale, il contributo può essere concesso fino al settanta per cento della spesa complessiva di cui si chiede il contributo. Tale contributo deve in ogni caso essere contenuto entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea e non deve superare la cifra di L.140.000.000 per l'intervento complessivo.
3. L'Amministrazione regionale può erogare acconti fino al cinquanta per cento del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori o delle attività sottoscritta dal beneficiario.
4. La certificazione prevista ai commi 3 e 4 dell'art. 2 costituisce condizione necessaria per la erogazione del saldo dei contributi di cui al presente articolo.

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